DETRAZIONI FISCALI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - porte blindate su misura, porte blindate, porta blindata prezzi

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DETRAZIONI FISCALI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

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DETRAZIONI FISCALI
per i lavori di recupero del patrimonio edilizio


  

Il Decreto Legge sviluppo e crescita 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 entrato in vigore il 26 giugno, ha introdotto il bonus maggiorato dal 36% al 50% fino al 30 giugno 2013; e il limite massimo di spesa raddoppia, da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare, solo per un periodo limitato, utile ad incentivare gli investimenti privati per contribuire alla ripresa economica



Le novità più recenti:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara

  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare

  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori

  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile

  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.


GUIDA UFFICIALE dell' Agenzia delle entrate per

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

DELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE




In base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Articolo 16 bis rientrano nella detrazione tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti,  qui sotto elencate a titolo esemplificativo :

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.




ANCHE CHI NON RISTRUTTURA PUO' FRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE FISCALE
PER LA SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA PORTA BLINDATA


Si usufruire dell’agevolazione della detrazione del 50% in quanto si tratta di modifica rientrante tra le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.


   
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.

L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, quindi, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/011/2011 - pdf):

1) le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
2) domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
3) ricevute di pagamento dell’Ici, a decorrere dal 1997 se dovuta
4) delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali.
In sostituzione della documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta
5) in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
6) comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. Dal 26 giugno non è più obbligatoria.
7) fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute.
Per usufruire della detrazione è necessario che tutta la documentazione sia intestata al contribuente e ad eventuali altri soggetti che concorrono con lui ad usufruire dell’agevolazione.
8) ricevute dei bonifici di pagamento a cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento





N.B. Per maggiori informazioni dettagliate, vi consigliamo di chiedere al vostro consulente fiscale di fiducia oppure collegarvi al sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate qui sotto il link diretto:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/schinfodetrristredil36/



STAMPE UTILI RIASSUNTIVE PER LA DETRAZIONE
(Originali dal sito dell'Agenzia delle entrate)

Condizioni per chiedere la detrazione
A chi spetta
Come e quando
Modello detrazione ristrutturazioni edilizie (36%) - pdf
Istruzioni del modello detrazione ristrutturazioni edilizie (36%) - pdf


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